Art. 2

Circoscrizioni territoriali

In vigore dal 6 nov 2008
1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all' sono individuati nella tabella allegata al presente regolamento, la quale, vistata dal Ministro proponente, ne forma parte integrante ed abroga e sostituisce la corrispondente tabella delle circoscrizioni territoriali marittime limitatamente alle Direzioni marittime di Cagliari e Reggio Calabria, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 51, e, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2006, n. 89. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Alfano, Ministro della giustizia La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2008 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 151
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-09-11;161#art-2

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