Art. 2

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 21 ott 2008
1. I provvedimenti attuativi previsti dal presente regolamento sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro lo stesso termine sono determinate le modalità di adeguamento, in un periodo di tempo non superiore a tre anni, degli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. All'adempimento di compiti attribuiti alle Amministrazioni interessate dal presente regolamento le medesime provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 agosto 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2008 Ministeri istituzionali, registo n. 10, foglio n. 45
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-08-04;153#art-2

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Disposizioni di attuazione (Art. 2 Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.) — Testo vigente | Portale Normativo