Art. 6

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

In vigore dal 12 giu 2008
1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le modifiche ed integrazioni previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 2003, n. 144, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie: a) euro 230 mensili pro capite per tredici mensilità per l'anno 2007; b) euro 252,5 mensili pro capite per tredici mensilità a decorrere dal 31 dicembre 2007. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 31 dicembre 2005. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma l una quota pari al 28,67 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. 4. In caso di modifica del decreto del Ministro degli affari esteri n. 2069 del 5 luglio 2000 e fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008 - 2009, le misure della retribuzione di posizione e di risultato correlate alle nuove posizioni funzionali, individuate dal nuovo decreto del Ministro degli affari esteri con le procedure per esso previste, sono stabilite utilizzando parte del finanziamento aggiuntivo disponibile a decorrere dal 31 dicembre 2007, quantificata in euro 297.576 lordi, mantenendo un proporzionato rapporto rispetto alle posizioni funzionali esistenti. 5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-24;94#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato (Art. 6 Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia (biennio 2006-2007).) — Testo vigente | Portale Normativo