Art. 21
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
In vigore dal 25 giu 2008
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:
a) Euro 4,72 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 per tredici mensilità;
b) Euro 51,43 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2007 al 30 dicembre 2007 per tredici mensilità;
c) Euro 55,91 lordi mensili pro capite dal 31 dicembre 2007 per tredici mensilità.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-04-04;105#art-21