Art. 1
In vigore dal 14 mar 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione;
Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 14 marzo 2008, recandosi nella Repubblica del Cile in visita di Stato;
Decreta:
Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 14 marzo 2008 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 marzo 2008
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-03-12;38#art-1