Art. 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205

In vigore dal 22 gen 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli interventi correlati alle finalità specificate nello stesso comma 2-ter; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità; Ravvisata l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006, affinché le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007; Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre 2007; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, è sostituito dal seguente: «1. Per il conseguimento delle finalità di cui all', comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o società tra operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con i criteri previsti al comma 6, è concesso un contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime individuate.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-09;252#art-1

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Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (Art. 1 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.) — Testo vigente | Portale Normativo