Art. 3
Finanziamenti
In vigore dal 26 dic 2007
1. Le risorse finanziarie di cui all', comma 2, sono concesse mediante contributi.
2. Le stesse risorse finanziarie sono concesse anche mediante credito di imposta, da utilizzare in compen-sazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-27;227#art-3