Art. 2

Divieto di nuovi o maggiori oneri

In vigore dal 1 dic 2007
1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificata dall', comma 1, lettera b), del presente decreto, è assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 settembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 195
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-12;214#art-2

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Divieto di nuovi o maggiori oneri (Art. 2 Regolamento recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia».) — Testo vigente | Portale Normativo