Titolo II
Art. 32
Tutela delle lavoratrici madri
In vigore dal 2 nov 2007
1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170#art-32