Titolo II

Art. 26

Indennità per servizi esterni

In vigore dal 2 nov 2007
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera. 2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-09-11;170#art-26

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