Art. 2

Riduzione delle spese di funzionamento

In vigore dal 3 ago 2007
1. Fermo quanto previsto dall', comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Comitato di cui all' è ridotta del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 125
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;99#art-2

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Riduzione delle spese di funzionamento (Art. 2 Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.) — Testo vigente | Portale Normativo