Art. 6
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
In vigore dal 25 lug 2007
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, è composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90#art-6