Art. 12

Durata e relazione di fine mandato

In vigore dal 29 mag 2012
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140.

Note all'articolo

  • Il D.P.C.M. 27 febbraio 2012 (in G.U. 14/05/2012, n. 111) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli organismi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e), f), all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b),e agli articoli 3, 4, 5 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e dall'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;90#art-12

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Durata e relazione di fine mandato (Art. 12 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il) — Testo vigente | Portale Normativo