Art. 3
Durata degli organismi e relazione di fine mandato
In vigore dal 14 dic 2011
1. Gli organismi di cui agli durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'interno, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità dei medesimi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la stessa procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
3. In caso di nomina di nuovi componenti degli organismi di cui al comma 1, si tiene conto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 112
Note all'articolo
- Il D.P.C.M. 13 ottobre 2011 (in G.U. 29/11/2011, n. 278) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che gli organismi previsti dalle lettere b), c), d), e), g), f), h), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), aa), cc), dd), ee), gg, hh) dell'art. 1 del presente provvedimento sono prorogati per un biennio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;85#art-3