Art. 3

Relazione finale e proroga del Comitato

In vigore dal 4 ago 2007
1. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. 2. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. 3. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della Commissione e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga di durata dell'organismo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;101#art-3

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Relazione finale e proroga del Comitato (Art. 3 Regolamento per il riordino della Commissione per l'imprenditoria) — Testo vigente | Portale Normativo