Art. 1
In vigore dal 3 lug 2007
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, concernente regolamento recante modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espresso in data 21 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 5 ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
reso in data 16 gennaio 2007;
Sentito il Ministro dei trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per i beni e le attività culturali, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche europee, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2004, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 8, sono soppressi il quinto ed il sesto periodo;
b) nell'allegato A, voce Categorie di opere specializzate, declaratoria della categoria OS12, sono soppresse le seguenti parole: ", nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali
Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Bonino, Ministro per le politiche europee
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 162
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-02-13;74#art-1