Art. 3

Norme transitorie, finali e finanziarie

In vigore dal 13 feb 2007
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e dei Comitati tecnico-scientifici. 2. In via transitoria, e fino al completamento delle operazioni di cui al comma 1, sono prorogati nelle attuali cariche i componenti elettivi del Consiglio superiore che ne integrano la composizione ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, come modificato dal presente decreto, nonché il componente elettivo di ciascun Comitato tecnico-scientifico che nella precedente tornata elettorale abbia conseguito il maggior numero di voti ed il componente di ciascun Comitato tecnico-scientifico designato dal Consiglio universitario nazionale più anziano nel ruolo di appartenenza. 3. Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Rutelli, Ministro dei beni e delle attività culturali Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Visto, Il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;2#art-3

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