Protocollo finale della Convenzione Postale Europea›Parte quarta
Art. XV
Tariffe speciali
In vigore dal 17 mar 2007
Articolo XV
Tariffe speciali
1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Belgio e
Norvegia hanno la facoltà di percepire, per i pacchi aerei, delle quote parti territoriali più alte di quelle percepite per i pacchi di superficie.
2. L'amministrazione postale del Libano è autorizzata a percepire per i pacchi fino a 1 chilogrammo, la tassa applicabile ai pacchi superiori da 1 a 3 chilogrammi.
3. L'amministrazione postale di Panama (Rep.) è autorizzata a percepire 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
In fede di quanto sopra, i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente protocollo, che avrà esecutività e valenza come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale.
Una copia sarà consegnata a ciascuna parte dell'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale.
Bucarest, 5 ottobre 2004
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-xv