Protocollo finale della Convenzione Postale EuropeaParte quarta

Art. XV

Tariffe speciali

In vigore dal 17 mar 2007
Articolo XV Tariffe speciali 1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Belgio e Norvegia hanno la facoltà di percepire, per i pacchi aerei, delle quote parti territoriali più alte di quelle percepite per i pacchi di superficie. 2. L'amministrazione postale del Libano è autorizzata a percepire per i pacchi fino a 1 chilogrammo, la tassa applicabile ai pacchi superiori da 1 a 3 chilogrammi. 3. L'amministrazione postale di Panama (Rep.) è autorizzata a percepire 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito. In fede di quanto sopra, i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente protocollo, che avrà esecutività e valenza come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sarà consegnata a ciascuna parte dell'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale. Bucarest, 5 ottobre 2004
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-pfd-xv

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