Convenzione Postale Universale›Parte prima
Art. 3
Servizio postale universale
In vigore dal 17 mar 2007
Servizio postale universale
1. Al fine di rafforzare il concetto di unicità del territorio postale dell'Unione, i Paesi membri vigilano affinché tutti gli utilizzatorilclienti godano del diritto a un servizio postale universale che corrisponda a un'offerta di servizi postali di base di qualità, forniti in modo permanente in ogni parte del territorio, a prezzi accessibili.
2. A questo scopo, i Paesi membri stabiliscono, nell'ambito della loro legislazione postale nazionale o in altri modi abituali, sia la portata dei servizi postali interessati, sia le condizioni di qualità e di prezzi accessibili, tenendo conto allo stesso tempo dei bisogni della popolazione e delle condizioni nazionali.
3. I Paesi membri vigilano affinché le offerte di servizi postali e le norme di qualità siano rispettate dagli operatori incaricati di assicurare il servizio postale universale.
4. I Paesi membri vigilano affinché la prestazione del servizio postale universale sia assicurata in modo valido, garantendo così la sua continuità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-01-12;18#art-cpu-3