Art. 5
In vigore dal 14 feb 2007
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, alla lettera b), dopo le parole: «Vice Capo di Gabinetto», sono inserite le seguenti: «, per il Capo della Segreteria tecnica».
2. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'onere derivante dal trattamento economico spettante al Capo della Segreteria tecnica è compensato sopprimendo contestualmente alla nomina una delle tre posizioni di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 32-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-12-29;309#art-5