Capo I
Art. 4
Ordine di corresponsione delle provvidenze
In vigore dal 23 ago 2006
1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all', comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l'ordine di cui alle seguenti lettere:
a) in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
1) liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all', comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all'articolo 15;
b) in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
1) assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all', commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
2) i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all', comma 2, come modificato dall' della legge 17 agosto 1999, n. 288;
3) i benefici in materia di borse di studio, di cui all';
c) in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
1) possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all', comma 1;
2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all', comma 2;
3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8.
2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-07-07;243#art-4