Capo IX

Art. 44

Accertamento

In vigore dal 2 set 2006
1. Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento. 2. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all', comma 1. 3. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento è trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalità per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell' del presente regolamento. 4. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell', comma 2, della legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252#art-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo