Art. 10
Disciplina dei casi di esclusione
In vigore dal 2 giu 2006
1. I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 24 della legge, nonché con gli atti adottati dalle singole amministrazioni ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24.
2. Il potere di differimento di cui all'articolo 24, comma 4, della legge è esercitato secondo le modalità di cui all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-04-12;184#art-10