Art. 9

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2006
1. È fatta sempre salva la possibilità per chi si dichiara proprietario di un ciclomotore, già immesso in circolazione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di richiedere il rilascio della nuova targa e del certificato di circolazione del ciclomotore stesso presso un ufficio motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero presso uno dei soggetti di cui all'articolo 251 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-06;153#art-9

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