Art. 1
Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 14 lug 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;
Visti gli articoli da 248 a 252 e gli allegati al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
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Modifiche all'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L'articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 248 (Targa per ciclomotori). - 1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed è contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
3. La targa è strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-03-06;153#art-1