Art. 5

Requisiti professionali minimi

In vigore dal 26 apr 2006
1. Il personale che svolge le attività di cui agli deve essere in possesso dei requisiti minimi stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-15;147#art-5

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