Art. 1

In vigore dal 14 apr 2006
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 256 e l'appendice XI al titolo III; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 146; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 147; Vista la legge 11 giugno 2004, n. 148; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 novembre 2005; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: Art.1. 1. Al comma 1-bis dell'appendice XI - articoli 255-256 al titolo III del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «Bari BA"», sono inserite le seguenti: «Barletta - Andria-Trani BT"»; b) dopo le parole: «Enna EN», sono inserite le seguenti: «Fermo FM»; c) dopo le parole: «Modena MO"», sono inserite le seguenti: «Monza-Brianza MB"». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 febbraio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 180
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-02-15;133#art-1

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Art. 1 Regolamento recante modifiche all'appendice XI del regolamento di esecuzione del codice della strada, in materia di individuazione delle sigle di immatricolazione di veicoli per le nuove province. — Testo vigente | Portale Normativo