Art. 4

Trasmissione periodica delle trascrizioni

In vigore dal 25 mar 2006
1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Baccini, Ministro per la funzione pubblica Pisanu, Ministro dell'interno Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli, Castelli Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;304#art-4

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Trasmissione periodica delle trascrizioni (Art. 4 Regolamento di semplificazione in materia di comunicazioni di atti di trasferimento di terreni e di esercizi commerciali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (allegato A, n. 26).) — Testo vigente | Portale Normativo