Art. 4
Trasmissione periodica delle trascrizioni
In vigore dal 25 mar 2006
1. L'Agenzia del territorio ed il Ministero dell'interno regolano la trasmissione mensile al predetto Ministero dei dati contenuti nelle formalità di trascrizione relative agli atti aventi ad oggetto i trasferimenti di terreni con una convenzione, stipulata entro il 1° luglio 2006, che definisce altresì il rimborso dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli, Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 25
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-09;304#art-4