Titolo II

Art. 4

Programmazione pluriennale

In vigore dal 31 dic 2005
1. Il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonché delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254#art-4

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