Art. 1
In vigore dal 29 nov 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16, commi 1 e 8, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che, tra l'altro, demanda ad uno o più regolamenti l'individuazione di particolari modalità di applicazione del medesimo decreto in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Acquisita l'intesa del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione deliberata nell'adunanza del 4 agosto 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente regolamento:
1. All', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, le parole: "il magistrato equiparato a dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente generale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo o il magistrato ad esso equiparato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 368
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-10-25;232#art-1