Capo II
Art. 3
Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione
In vigore dal 17 feb 2006
Stipulazione degli atti di concessione e del contratto di locazione 1. Concluse le procedure di cui all', commi 1, 2 e 3, il provvedimento di concessione ovvero la stipulazione del contratto di locazione intervengono nei successivi trenta giorni.
2. Qualora, nella data fissata entro il termine di cui al comma 1 per la stipulazione del contratto di locazione, il soggetto scelto secondo le procedure di cui all', commi 1, 2 e 3, non compare, l'Agenzia del demanio, in mancanza di una valida giustificazione, lo dichiara decaduto dalla aggiudicazione ed incamera la cauzione prestata in sede di gara.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-3