Capo IV
Art. 25
Durata delle concessioni o locazioni e norme di rinvio
In vigore dal 17 feb 2006
1. Le concessioni e le locazioni di cui al presente capo, in ragione della natura degli enti ecclesiastici e della specificità dell'attività religiosa o di culto da essi esercitata, hanno la durata di anni diciannove, rinnovabili automaticamente.
2. Alle predette concessioni e locazioni si applicano le disposizioni recate dagli , comma 1, secondo periodo, 15 e 16.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-09-13;296#art-25