Capo II
Art. 4
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
In vigore dal 5 lug 2024
1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati.
A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell', attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico generale.
4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico generale. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-07-08;212#art-4