Capo I
Art. 3
Merci pericolose
In vigore dal 30 lug 2005
1. Il trasporto di merci pericolose deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni del codice IMDG.
2. Per la navigazione nazionale, l'Amministrazione può adottare misure che consentano l'equivalenza alle prescrizioni del codice IMDG, purchè tali equivalenze siano efficaci quanto le suddette prescrizioni e garantiscano lo stesso livello di sicurezza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-06-06;134#art-3