Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314
In vigore dal 8 giu 2005
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 2002, n. 314
1. Il comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, è sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige è istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata allo stesso decreto sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 212
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-03-21;85#art-3