Art. 1

In vigore dal 26 feb 2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi in India in visita di Stato; Decreta: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 febbraio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-08;10#art-1

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Art. 1 Esercizio temporaneo di funzioni del Presidente della Repubblica da parte del Presidente del Senato. — Testo vigente | Portale Normativo