Art. 6
Indennità di presenza festiva
In vigore dal 5 gen 2005
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di Euro 12,00.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-11-05;302#art-6