Art. 1
In vigore dal 27 ott 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli 3 e 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 2;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Emana
il seguente regolamento:
.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le parole: "il ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il quindicesimo".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004
Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-30;253#art-1