Art. 1

In vigore dal 27 ott 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178, ed in particolare gli articoli 3 e 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, ed in particolare l'articolo 2; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 27 settembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2004; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: . 1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, le parole: "il ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il quindicesimo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2004 Ministeri istituzionali registro n. 10, foglio n. 146
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-30;253#art-1

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Art. 1 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, in materia di onorificenze «Al merito della Repubblica italiana», conferite direttamente dal Presidente della Repubblica. — Testo vigente | Portale Normativo