Capo III
Art. 9
Prove d'esame
In vigore dal 28 nov 2004
1. Gli esami per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale consistono in tre prove scritte, di cui una sulla conoscenza della lingua straniera, ed in una prova orale.
2. Ciascuna prova è valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta centesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-09-24;272#art-9