Art. 3
Collegamenti telematici
In vigore dal 3 ott 2004
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all', commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui all' sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui all' possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-07-27;242#art-3