Art. 2

Attività formative

In vigore dal 22 ago 2004
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente: «Art. 7. Attività formative 1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica. 2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-10;200#art-2

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