Art. 1
In vigore dal 26 mag 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera i);
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' della legge 28 marzo 2003, n. 53, ed in particolare gli Allegati B e D;
Vista l'intesa in data 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nella scuola primaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Decreta:
.
1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati nelle scuole primarie statali e paritarie, di cui all'Allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 110
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-03-30;122#art-1