Art. 4

Ulteriori modalità di coordinamento

In vigore dal 7 mag 2004
1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-02-06;100#art-4

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