Titolo I
Art. 4
(L). Strumenti finanziari
In vigore dal 1 mar 2004
. (L).
Strumenti finanziari
1. Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-4