Capo ISez. I

Art. 18

(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato

In vigore dal 1 mar 2004
. (L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato 1. I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L). 2. Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, può essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L). 3. Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalità di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;398#art-18

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