Sez. II
Art. 50
(R) Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
In vigore dal 24 mar 2004
. (R)
Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari
1. L'incarico previsto dall', comma 2, lettera a), deve specificare:
a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato;
b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;
c) il termine di regolamento delle operazioni;
d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;
e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R).
2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-12-30;397#art-50