Capo III

Art. 48

Bilanci in forma abbreviata

In vigore dal 1 gen 2004
Bilanci in forma abbreviata 1. Gli enti pubblici di piccole dimensioni hanno la facoltà di redigere il bilancio di previsione ed il rendiconto generale in forma abbreviata quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti parametri dimensionali, desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati: - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro; - totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro; - dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità. 2. Se per il secondo esercizio consecutivo vengono superati due dei suddetti limiti, gli enti devono redigere il bilancio in forma ordinaria. 3. Gli elaborati contabili in forma abbreviata sono redatti in guisa da rendere praticabile il monitoraggio, la verifica ed il consolidamento dei conti pubblici. 4. Il bilancio di previsione in forma abbreviata si compone, in particolare, dei seguenti tre documenti: a) preventivo finanziario gestionale; b) quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria; c) preventivo economico in forma abbreviata. 5. Nel preventivo finanziario gestionale si considera come limite autorizzativo di spesa l'importo complessivo della categoria (UPB di 4° livello) ed il dettaglio in capitoli è riportato solo ai fini della successiva gestione e rendicontazione. 6. Il preventivo economico in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 5 con le lettere maiuscole e con i numeri arabi, con l'unica eccezione per le spese del personale di cui alla voce B9 per le quali è, comunque, necessaria la specificazione delle voci contrassegnate dalle lettere minuscole. 7. Sono considerati allegati al bilancio di previsione in forma abbreviata: - la relazione programmatica; - la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione; - la relazione del collegio dei revisori dei conti. 8. Le risultanze della gestione d'esercizio sono riassunte, rappresentate e dimostrate nel rendiconto generale in forma abbreviata costituito da: a) il conto di bilancio composto dal solo rendiconto finanziario gestionale; b) lo stato patrimoniale in forma abbreviata; c) il conto economico in forma abbreviata; d) la nota integrativa in forma abbreviata. 9. Lo stato patrimoniale in forma abbreviata comprende solo le voci contrassegnate nell'allegato 13 con le lettere maiuscole e con i numeri romani; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; nelle voci CII dell'attivo ed E del passivo devono essere separatamente indicati i crediti ed i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. 10. Il conto economico in forma abbreviata è redatto conformemente allo schema semplificato previsto per il preventivo economico in forma abbreviata. 11. La nota integrativa in forma abbreviata segue le disposizioni del comma 3 dell'art. 2435 bis del codice civile, fornendo le informazioni di cui all'. In questo caso il documento assume la denominazione di "nota integrativa e relazione sulla gestione". 12. Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-48

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