Capo II

Art. 36

La gestione dei residui

In vigore dal 1 gen 2004
La gestione dei residui 1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui. 2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza, enucleando, con appropriate evidenze anche informatiche, quelle partite corrispondenti ad obbligazioni non giuridicamente perfezionate, correlate o meno ad impegni globali di cui all', comma 4. 3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso. 4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio. 5. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali, esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente creditore della correlativa entrata. 6. È vietata la iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-36

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