Titolo I

Art. 3

Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse

In vigore dal 1 gen 2004
Indirizzo politico-amministrativo e gestione delle risorse 1. Fermo restando quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di separazione tra direzione politica e controllo, da un lato, e attuazione della programmazione e gestione delle risorse, dall'altro, l'organo di vertice: a) definisce almeno annualmente, sulla scorta delle proposte del direttore generale ed in conformità delle direttive del Governo e dell'amministrazione vigilante, nonché del documento di programmazione economica e finanziaria dello Stato, le linee strategiche e le politiche di settore; b) emana le direttive generali per l'azione amministrativa e per la conseguente gestione; c) assegna a ciascuna unità di livello dirigenziale una quota parte delle dotazioni di bilancio dell'ente, commisurata alle risorse finanziarie disponibili, alle attività determinate per l'assolvimento delle correlative funzioni finali, strumentali o di supporto, secondo i criteri organizzativi di cui all' del citato decreto legislativo. 2. L'assetto organizzativo dell'ente si compone di centri di responsabilità, determinati con riferimento ad aree omogenee di attività, anche di carattere strumentale, inerenti alle competenze istituzionali, cui è preposto un dirigente o altro funzionario. 3. Il titolare del centro di responsabilità è responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnategli.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-02-27;97#art-3

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