Art. 1
Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681
In vigore dal 21 feb 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, così come modificata dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681
1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, è sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-23;307#art-1